La negoziazione collaborativa e gli accordi raggiunti con la pratica collaborativa

11 Gennaio 2024

La negoziazione si svolge secondo il metodo di Harvard (negoziazione oggettiva e sugli interessi).

Al centro del lavoro vi sono gli incontri a quattro (due parti e due avvocati), oppure a cinque, nei casi in cui vi sia la presenza del facilitatore e/o del commercialista.

Il procedimento comprende comunque anche tutti i necessari incontri e contatti di ciascun avvocato con il proprio cliente e una costante e aperta comunicazione tra tutti i professionisti.
E’ possibile affrontare tutte le questioni, anche quelle ritenute rilevanti da una sola parte, scegliendo le priorità ma proseguendo finché tutti gli aspetti siano stati risolti, con i tempi di volta in volta concordati.

I professionisti sono formati all’utilizzo di particolari tecniche di comunicazione che favoriscano il clima di collaborazione e la pratica è scandita da tappe e regole precise, le quali non hanno una funzione formale ma sono volte a garantire interessi sostanziali delle parti in conflitto: che nessuno si senta sopraffatto, che le emozioni delle parti vengano rispettate, che si costruisca una fiducia durevole, che sia favorita la scoperta di possibilità inizialmente impensate e che possano pertanto emergere soluzioni creative, infine che l’accordo sia raggiunto solo a fronte della maturazione di un autentico consenso.

L’impegno di collaborazione non implica in alcun modo il venir meno dei doveri deontologici dell’avvocato, i quali ovviamente permangono tutti, in primo luogo il dovere di fedeltà del professionista agli interessi del proprio cliente.

Alle pattuizioni raggiunte verrà infine attribuita efficacia nei modi previsti dall’ordinamento.

Quindi, se la procedura ha ad oggetto una separazione o un divorzio, oppure una modifica delle condizioni, gli accordi possono essere formalizzati tramite la procedura semplificata prevista dalla LEGGE 162 del 2014, oppure possono essere trasfusi in un ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto, o di modifica. Ugualmente si ricorrerà al Tribunale per dare efficacia agli accordi raggiunti tra genitori non sposati.

L’esito positivo non è ovviamente garantito.

Scegliendo la pratica collaborativa le parti si impegnano a profondere ogni sforzo per il raggiungimento di un accordo condiviso ma non rinunciano al diritto di agire in giudizio. Tale diritto potrà tuttavia essere esercitato solo allo scadere del termine previsto dal contratto di partecipazione, ovvero 30 giorni dalla comunicazione scritta di interruzione del procedimento; inoltre, come si è detto, potrà essere esercitato solo a mezzo di nuovi difensori.